Per fare Trucco Permanente bisogna essere estetista? La risposta è meno semplice di quanto ti hanno raccontato

Lalli Grossi con le allieve della Lalli Grossi Academy al termine di un corso di Trucco Permanente

Per fare Trucco Permanente bisogna essere estetista?

La risposta breve è: dipende.
Dipende dalla normativa e dai requisiti applicabili nel territorio in cui vuoi esercitare. Non esiste una risposta identica e semplice per tutta Italia.

Ed è proprio qui che nasce gran parte della confusione.

Se vuoi capire davvero da dove nasce questa situazione, questo articolo è volutamente approfondito. Tempo di lettura stimato: circa 5 minuti.

Se stai pensando seriamente di diventare dermopigmentista, vale la pena arrivare fino in fondo.

“Se non sei estetista, il Trucco Permanente non lo puoi fare.”

Per anni è stata ripetuta nei corsi, sui social, nei gruppi Facebook e nei video di settore con una sicurezza tale da farla sembrare una verità indiscutibile.

Il problema?

La storia normativa è molto più complicata.

Ancora oggi, cercando una risposta a questa domanda, puoi imbatterti in interpretazioni differenti perfino consultando documenti e pagine di enti pubblici.

Quindi forse non sei tu a non aver capito.

Forse questa materia è stata raccontata troppo spesso con certezze granitiche che mal si adattano a una normativa che, negli anni, è stata tutt’altro che semplice e lineare.

Dopo anni di confusione ho provato a rimettere un po’ d’ordine.

Te lo dico subito: questo articolo sarà più lungo del solito. Mettiti comoda, perché abbiamo parecchi anni di storia da ricostruire. Cercherò però di renderlo il più semplice e leggero possibile, evitando il “legalese” ogni volta che posso.

E soprattutto non ti chiederò di fidarti della mia opinione.

Ti mostrerò i documenti.

In Lalli Grossi Academy questo problema ci accompagna da molto tempo.

Non perché mi interessasse vincere una discussione sui social, ma perché quando formo una persona che vuole trasformare il Trucco Permanente nella propria professione sento il dovere di spiegarle anche quali requisiti dovrà verificare per poter esercitare.

Per questo, anni fa, abbiamo fatto una cosa molto meno spettacolare di un video su Facebook:

abbiamo chiesto direttamente alla Regione Emilia-Romagna.

E abbiamo conservato le risposte.

Oggi, dopo nuovi provvedimenti e importanti pronunce giurisprudenziali, credo sia arrivato il momento di mettere in fila quei documenti.

Partiamo dall’inizio.

Trucco Permanente, dermopigmentazione e tatuaggio: da dove nasce tutta questa confusione?

Una parte importante della storia ruota intorno a uno strumento che conosci bene se ti sei già avvicinata al Trucco Permanente:

il dermografo.

Nel 2015 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 206 ha modificato la disciplina degli apparecchi elettromeccanici utilizzati nell’attività di estetista e ha introdotto il “dermografo per micropigmentazione”. Il provvedimento è entrato in vigore il 12 gennaio 2016. Gazzetta Ufficiale

La famosa Scheda 23 è ancora più interessante.

Definisce infatti la micropigmentazione come tecnica altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage. Gazzetta Ufficiale

Ed è proprio qui che nasce una parte della controversia.

Da una parte il dermografo compare nella disciplina degli apparecchi utilizzabili nell’attività di estetista.

Dall’altra nasce una domanda fondamentale:

dire che l’estetista può utilizzare il dermografo significa automaticamente stabilire che soltanto l’estetista possa utilizzarlo?

Sembra una sfumatura linguistica.

In realtà è una differenza enorme.

Quando persino le interpretazioni cambiano nel tempo

Per capire quanto la questione sia stata complessa basta guardare cosa è successo proprio in Emilia-Romagna.

Nel 2014 la Commissione Regionale per l’Artigianato sosteneva che il trucco semipermanente, proprio per la sua provvisorietà, non potesse essere considerato tatuaggio in senso proprio e riteneva legittimo che un’estetista potesse applicarlo senza ulteriori obblighi amministrativi e formativi. Imprese Emilia-Romagna

Poi però il quadro cambia.

In un parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 2015, successivamente richiamato nelle risposte ufficiali che abbiamo ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna, il Trucco Permanente viene invece ricondotto al tatuaggio: dermopigmentazione e micropigmentazione vengono considerate tecniche utilizzate alla stessa stregua dell’attività di tatuaggio. Trucco permanente Servizio

Nel 2016 arriva poi il nuovo orientamento regionale conseguente all’introduzione della Scheda 23. La Regione conserva ancora oggi sul proprio portale il relativo parere sul trucco permanente e semipermanente. Imprese Emilia-Romagna

Già questo dovrebbe suggerire una certa prudenza quando qualcuno liquida tutta la questione con quattro parole:

“È sempre stato così.”

No.

La storia dei documenti racconta qualcosa di decisamente più articolato.

Nel 2019 abbiamo deciso di chiederlo direttamente alla Regione

In Lalli Grossi Academy non mi interessava stabilire chi avesse ragione su Facebook.

Avevo bisogno di capire che cosa dire alle mie allieve.

Così abbiamo sottoposto la questione direttamente agli uffici della Regione Emilia-Romagna.

Nella risposta formale ricevuta nel 2019, la Regione richiama il parere dell’Istituto Superiore di Sanità secondo il quale il Trucco Permanente costituisce una particolare applicazione del tatuaggio e dermopigmentazione e micropigmentazione vengono utilizzate alla stessa stregua dell’attività di tatuaggio. Trucco permanente Servizio

Nello stesso documento, riferendosi al caso sottoposto, viene considerato idoneo l’attestato relativo alla formazione prevista dalla DGR Emilia-Romagna n. 465/2007.

Vuoi verificare direttamente? Consulta qui la risposta ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 13 marzo 2019.

E qui la storia comincia a diventare davvero interessante.

Nel 2021 abbiamo chiesto di nuovo

La questione, infatti, non era affatto risolta.

Una nostra allieva si era trovata davanti a interpretazioni contrastanti e abbiamo quindi chiesto nuovamente chiarimenti.

Nel carteggio del 2021 il Servizio Qualificazione delle Imprese della Regione richiama i precedenti pareri regionali e dell’Istituto Superiore di Sanità e ribadisce il proprio orientamento:

“il tatuatore è sempre legittimato all’applicazione del trucco semipermanente e permanente.” Markdown incollato

Questa frase merita qualche secondo di attenzione.

Non l’abbiamo trovata in un post.

Non l’abbiamo sentita raccontare da qualcuno durante un corso.

È contenuta nella risposta che abbiamo ricevuto dagli uffici della Regione Emilia-Romagna.

Ed è anche una delle ragioni per cui, mentre sui social continuavano discussioni infinite sull’argomento, noi abbiamo preferito conservare i documenti.

Non pensavo che un giorno li avrei utilizzati per scrivere questo articolo.

E invece eccoci qui.

Poi, nel 2024, arriva il Consiglio di Stato

Ed è qui che la storia fa un altro salto.

La sentenza n. 1930 del 28 febbraio 2024 del Consiglio di Stato nasce da una controversia riguardante la Regione Lazio.

La disciplina regionale aveva consentito l’esercizio della dermopigmentazione anche ai tatuatori. Questa scelta era stata contestata, sostenendo fra l’altro che la dermopigmentazione fosse attività riservata agli estetisti.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione che aveva respinto il ricorso.

Ed emerge un punto fondamentale: l’inserimento del dermografo nella disciplina degli apparecchi utilizzati dall’estetista non è stato ritenuto sufficiente a ricavare dalla legislazione statale un’esclusiva generale dell’estetista sulla dermopigmentazione.

Attenzione, però.

La sentenza riguarda una controversia sulla disciplina della Regione Lazio.

Non significa affatto:

“Da oggi chiunque può fare Trucco Permanente ovunque in Italia.”

Sarebbe una conclusione che la sentenza non autorizza.

Ma rende molto difficile sostenere anche l’affermazione opposta nella sua forma più categorica:

“Il dermografo compare tra gli strumenti dell’estetista, quindi la legge nazionale stabilisce che soltanto l’estetista possa fare dermopigmentazione.”

Sono due affermazioni diverse.

Ed è proprio questa distinzione che per anni è scomparsa in molte discussioni.

Nel 2025 la vicenda arriva persino alle Sezioni Unite della Cassazione

La storia giudiziaria non termina con il Consiglio di Stato.

Contro quella decisione viene proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza n. 23421 del 17 agosto 2025, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La stessa Corte, nella propria documentazione ufficiale, ricorda l’ordinanza n. 23421/2025 tra quelle relative a ricorsi nei quali era stato denunciato un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo nell’attività di interpretazione della legge. Corte di Cassazione

Anche qui voglio essere molto chiara.

La Cassazione non ha pronunciato una nuova decisione di merito stabilendo chi possa esercitare il Trucco Permanente in Italia.

Ha dichiarato inammissibile quel ricorso.

Potrei utilizzare la parola “Cassazione” per costruire un titolo molto più sensazionale.

Ma se sei arrivata fin qui, ormai hai capito lo spirito di questo articolo:

preferisco raccontarti quello che un documento dice realmente, non quello che mi farebbe comodo fargli dire.

E allora il caso è chiuso?

Assolutamente no.

Ed eccoci alla parte forse più sorprendente di tutta questa storia.

Mentre scrivo questo articolo, nel settembre 2026, sul sito ufficiale dell’AUSL di Modena compare ancora una domanda molto semplice:

“Un tatuatore può fare il trucco semipermanente?”

La risposta pubblicata è altrettanto semplice:

“No.”

L’AUSL afferma che micropigmentazione, dermopigmentazione, trucco permanente e semipermanente devono essere eseguiti da operatori estetici qualificati e richiama proprio il DM 206/2015 e la Scheda 23.

La pagina risulta aggiornata il 10 agosto 2026. AUSL Modena

Avrei potuto evitare di raccontarti questa parte.

In fondo sarebbe stato molto più comodo citare soltanto i documenti che sostengono la ricostruzione che ti ho mostrato finora.

Ma non sarebbe stato corretto.

Se voglio aiutarti a capire questa storia devo mostrarti anche i documenti che sembrano andare nella direzione opposta.

E forse proprio questa apparente contraddizione è la migliore dimostrazione di ciò che sto cercando di spiegarti dall’inizio:

questa materia non può essere ridotta a uno slogan.

Quindi avevamo ragione noi e torto tutti gli altri?

No.

E sarebbe troppo facile raccontartela così.

Negli anni si sono sovrapposti norme nazionali, pareri amministrativi, interpretazioni regionali e pronunce giurisprudenziali.

Inoltre, le Regioni hanno disciplinato la materia in modi diversi.

Per questo, quando senti qualcuno rispondere con assoluta sicurezza alla domanda:

“Per fare Trucco Permanente bisogna essere estetista?”

la domanda successiva dovrebbe essere:

“In quale Regione?”

E magari subito dopo:

“In base a quale norma o provvedimento?”

A quel punto la conversazione diventa improvvisamente più interessante.

Corso, certificato e possibilità di esercitare: attenzione a non confonderli

C’è un’altra distinzione alla quale tengo particolarmente.

Sono tre cose differenti:

frequentare un corso di Trucco Permanente,
ricevere un certificato relativo alla formazione svolta,
possedere i requisiti necessari per esercitare professionalmente.

Una scuola privata può formarti tecnicamente e documentare il percorso teorico e pratico che hai svolto.

Questo non significa automaticamente attribuirti una qualifica professionale pubblica o sostituire gli eventuali requisiti richiesti per esercitare l’attività nel territorio in cui lavorerai.

E credo che una scuola seria dovrebbe spiegartelo prima di chiederti di investire migliaia di euro nella tua formazione.

Non dopo.

Quindi posso frequentare un corso di Trucco Permanente se non sono estetista?

Sì.

Per frequentare i miei corsi di Trucco Permanente in Lalli Grossi Academy non è necessario possedere la qualifica di estetista.

Ma questa è soltanto metà della risposta.

La domanda successiva — e molto più importante — è:

“Con quali requisiti potrò poi esercitare professionalmente?”

E quella risposta deve essere verificata sulla base delle disposizioni applicabili nel territorio nel quale intendi lavorare.

È anche il motivo per cui durante il Mini Corso dedico del tempo a parlare di normativa.

Perché insegnarti a utilizzare un dermografo senza spiegarti anche il contesto nel quale potrai utilizzare ciò che hai imparato sarebbe, secondo me, fare soltanto metà del mio lavoro.

Prima di spendere migliaia di euro per un corso, fai una cosa molto semplice

Prova.

È anche per questo che ho voluto il Mini Corso Gratuito di Trucco Permanente.

Non voglio che tu scelga un corso soltanto perché hai visto qualche bel lavoro sui social o perché qualcuno ti ha detto che questa professione può fare per te.

Voglio che tu possa entrare in Academy, conoscermi, prendere in mano un dermografo, provarlo sulla pelle sintetica, farmi tutte le domande che vuoi e capire anche quali aspetti normativi dovrai approfondire per trasformare questa passione in una professione.

Perché prima di investire tempo e denaro nella tua formazione c’è una cosa che considero ancora più importante:

capire se questa strada è davvero la tua.

È il motivo per cui continuiamo a ripetere:

Prima provi. Poi decidi.

Fonti e riferimenti normativi

Regione Emilia-Romagna — risposta formale del 13 marzo 2019
Risposta a quesito sul Trucco Permanente che richiama il parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 24300/2015 e la DGR 465/2007. Consulta il documento originale della Regione Emilia-Romagna.

Regione Emilia-Romagna — chiarimento del Servizio Qualificazione delle Imprese, 2021
Risposta a un quesito relativo alla possibilità per il tatuatore di applicare Trucco Permanente e semipermanente. Documento conservato negli archivi di FALANI SRL.

Articolo aggiornato a settembre 2026. Le informazioni contenute in questa pagina hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza legale. Normativa, interpretazioni amministrative e requisiti per l’esercizio dell’attività possono variare territorialmente e cambiare nel tempo. Prima di avviare l’attività è opportuno verificare i requisiti applicabili presso gli enti competenti.

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